L’esecutore testamentario

Esecutore testamentarioL’esecutore testamentario è una persona di fiducia, nominata dal de cuius nel testamento, a cui è affidato l’incarico di dare esatta esecuzione alle ultime volontà testamentarie (nel caso in cui siano indicate più di una persona, queste dovranno agire congiuntamente, tranne nel caso in cui il testatore abbia suddiviso tra loro le varie mansioni).
L’esecutore deve accettare la carica  con una dichiarazione presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, prima di iniziare qualsivoglia sua attività.
L’esecutore deve amministrare l’eredità compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti.
Quando è necessario alienare beni ereditari, ne chiede l’autorizzazione all’Autorità Giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.
L’esecutore dovrà svolgere i suoi compiti a titolo gratuito (a meno che non sia prevista una retribuzione dal testatore), ad eccezione delle spese sostenute che saranno a carico dell’eredità.

L’esecutore testamentario deve rendere conto della gestione del suo operato al termine delle attività o dopo un anno (se la gestione si prolunga).
L’Autorità Giudiziaria può esonerare l’esecutore nel caso di gravi irregolarità, inidoneità dell’ufficio e compimento di azioni che abbiano leso la fiducia riposta in lui. L’esonero non si verifica automaticamente, ma solo dopo un’istanza da parte di ogni interessato, l’autorità giudiziaria potrà predisporre accertamenti sulla gestione dell’esecutore.

L’ufficio dell’esecutore testamentario può cessare quindi per varie cause:
-    esaurimento dei propri compiti,
-    morte o perdita della piena capacità dell’esecutore,
-     rinuncia all’incarico,
-    impossibilità oggettivamente non imputabile all’esecutore,
-    esonero disposto dal giudice
-    decorso del termine di 1 anno dalla dichiarazione di accettazione della carica, prorogabili una sola volta per un altro anno