Il Testamento olografo: i beneficiari
I beneficiari di un testamento possono essere persone fisiche nate o concepite prima dell’apertura della successione e/o persone giuridiche (ad esempio gli enti di beneficienza, pubblica utilità o di istruzione).
Affinché la disposizione sia valida è necessario che il beneficiario sia esattamente indicato e quindi precisamente individuabile. La legge infatti prevede la nullità della disposizione testamentaria a favore della persona incerta o a favore di persona da nominarsi da un terzo.
Gli unici casi in cui la legge fa salve le disposizioni testamentarie a favore di soggetti indeterminati sono:
- le disposizioni a favore dei poveri;
- le disposizioni a favore dell’anima.
Per le disposizioni a favore dei poveri espresse genericamente senza che sia determinato il pubblico istituto beneficiario, si intendono fatte a favore dei poveri del luogo dell’ultimo domicilio del testatore e i beni vengono devoluti all’ente Comunale per l’assistenza.
Per le disposizioni a favore dell’anima, ossia i lasciti diretti alla celebrazione di suffragi, l’ordinamento tutela la disposizione trasformandola in un onere a carico dell’erede o del legatario, a condizione che siano determinati i beni o la somma da impiegare allo scopo.
Ci sono determinati soggetti che per legge non possono succedere al testatore avendo commesso determinate azioni delittuose o riprovevoli, contro la persona defunta o dei suoi prossimi congiunti (omicidio, grave calunnia contro il testatore) o avendo compiuto gravi illeciti contro la libertà testamentaria o il testamento (sottrazione, occultamento, distruzione o alterazione di testamento. Si tratta dei casi di indegnità a succedere tassativamente indicati dalla legge. L’indegno può essere riabilitato con una dichiarazione scritta espressa dal testatore stesso.

